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Cos'è la Mediazione?
La mediazione è un procedimento stragiudiziale in cui un soggetto terzo e imparziale (il mediatore) assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia.
Vantaggi della Mediazione
  • Tempi rapidi (max 3 mesi)
  • Costi ridotti rispetto al giudizio
  • Riservatezza garantita
  • Credito d'imposta fino a €600
  • Accordo con valore di titolo esecutivo
Quando è Obbligatoria?
La mediazione è condizione di procedibilità per le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura (D.Lgs. 28/2010).
Deposito Istanza
La parte istante deposita la domanda di mediazione presso l'organismo, indicando oggetto e parti.
Invito alla Parte
L'organismo invia comunicazione alla parte chiamata con data e luogo del primo incontro.
Primo Incontro
Le parti, assistite dai rispettivi avvocati, incontrano il mediatore per verificare la possibilità di proseguire.
Accordo o Chiusura
Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto il verbale. In caso contrario, si chiude con esito negativo.
D.Lgs. 28/2010
Disciplina organica della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
D.M. 150/2023
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione.
Riforma Cartabia
Le novità introdotte dal D.Lgs. 149/2022 in materia di mediazione, negoziazione assistita e processo civile.

Sì, nelle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità le parti devono essere assistite da un avvocato. Nelle mediazioni volontarie l'assistenza legale è facoltativa ma consigliata.

La durata massima è di 3 mesi dalla data di deposito della domanda, prorogabili di ulteriori 3 mesi con il consenso delle parti dopo il primo incontro.

Il mediatore redige verbale di mancata partecipazione. Il giudice nel successivo giudizio può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e condannare la parte che non ha partecipato senza giustificato motivo al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato.

Sì. L'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Sì. È previsto un credito d'imposta fino a €600 per ciascuna parte in caso di successo della mediazione, ridotto a €300 in caso di insuccesso. L'accordo è esente dall'imposta di registro entro il valore di €100.000.

Hai bisogno di ulteriori chiarimenti? Contatta la segreteria a segreteria@camecon.it

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